Contratto di donazione

Vantaggi e svantaggi

donazioni

La donazione  è il contratto col quale una parte arricchisce l'altra disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione per spirito di liberalità, senza cioè esigere un corrispettivo e senza esservi tenuto.

 

Stante la particolare natura del contratto di donazione, che determina un impoverimento del donante, e gli effetti irrevocabili che questo produce, la legge richiede per la donazione, a pena di nullità, la forma dell'atto pubblico in presenza di due testimoni, salvo il caso di donazione di modico valore, per la quale è sufficiente la consegna del bene.

 

La donazione viene spesso utilizzata in sostituzione del testamento, al fine di anticipare gli effetti della successione, con la differenza che la donazione, essendo un contratto, produce i suoi effetti in modo irrevocabile, senza possibilità di "cambiare idea" liberamente fino al momento della morte, come invece accade per il testamento, che è invece revocabile fino all'ultimo istante di vita ("usque ad vitae supremum exitum", dicevano i giuristi del diritto romano).

 

Il principale inconveniente che presenta la donazione deriva dalla possibilità che l'atto di donazione venga impugnato per lesione di legittima dopo la morte del donante. Ai più stretti congiunti del defunto, e cioè coniuge, discendenti e ascendenti, infatti, la legge riserva una quota dell'asse ereditario (calcolato comprendendo fittiziamente nell'eredità anche le donazioni fatte in vita), di cui detti congiunti non possono essere privati, neanche per espressa volontà del defunto. Se una donazione o un testamento priva detti congiunti, in tutto o anche solo in parte, della quota minima di eredità che spetta loro per legge, essi possono impugnare la donazione o il testamento e chiedere al donatario la reintegra di detta quota minima. L' impugnazione  può essere esperita, ovviamente, solo dopo la morte del donante o del testatore, perchè solo in quel momento è possibile accertare se vi è una lesione di detta quota minima, e si prescrive in dieci anni dalla morte. Se il donatario ha nel frattempo venduto l'immobile ricevuto in donazione e non è in grado, con il suo patrimonio, di reintegrare detta quota minima, l'erede che ha visto lesa la sua quota di legittima, se non sono passati venti anni dalla donazione, può chiedere al terzo acquirente dell'immobile donato la restituzione dell'immobile stesso. Questa possibilità, in alcuni casi molto concreta, in altri casi estremamente aleatoria, crea sovente timori nell'acquirente di un immobile, o nella banca che deve concedere un mutuo con ipoteca sull'immobile, quando nella storia ventennale dell'immobile compare una donazione. Nei casi più gravi è necessario risolvere, per mutuo consenso, l'atto di donazione e riportare l'immobile nel patrimonio del donante, per far sì che sia il donante, e non il donatario, a vendere l'immobile e che nella storia ventennale dell'immobile non compaia più alcuna donazione.

 

A fronte di questi svantaggi, la donazione presente tuttavia una minore onerosità fiscale rispetto alla compravendita, almeno nei casi, che sono la maggioranza, in cui viene effettuata fra parenti in linea retta o fra coniugi; in tal caso l'aliquota è del 4% (quattro per cento) e si calcola sulla parte del valore che eccede la "franchigia" di 1.000.000,00 (un milione) di euro.

All'imposta di donazione vanno aggiunte le imposte ipotecaria e catastale, con l'aliquota rispettivamente del 2% (due per cento) e dell'1% (uno per cento); dette imposte sono però dovute nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna quando il donatario possiede i requisiti per le agevolazioni prima casa (analoghi a quelli richiesti per la prima casa nella compravendita.

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