Pratiche successorie

Successione ereditaria

donazione

La successione ereditaria  o "mortis causa" è quel processo giuridico per cui ad una persona fisica deceduta subentrano una o più persone fisiche o giuridiche (eredi), che appunto "succedono" al defunto in tutti i rapporti e le posizioni giuridiche che al medesimo facevano capo, al fine di assicurare il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi.

 

 

Il ruolo del notaio in campo successorio è di fondamentale importanza, trattandosi di un settore nel quale è indiscutibilmente il professionista più competente sotto ogni aspetto.

La funzione del notaio in questa materia è duplice: infatti, il notaio da un lato può informare preventivamente un soggetto su tutte le modalità possibili per regolamentare la propria futura successione ed assisterlo nella redazione di un eventuale testamento, dall'altro può successivamente assistere i congiunti negli adempimenti conseguenti al decesso.

 

Le due possibilità di devoluzione del patrimonio previste dal nostro ordinamento sono la successione per legge e la successione testamentaria; a queste possiamo aggiungere la successione cosiddetta "necessaria".

Successione testamentaria

La successione è testamentaria  quando un soggetto dispone delle sue sostanze per il tempo successivo alla propria morte mediante la redazione di un testamento, con cui determina i soggetti beneficiari e le rispettive quote.

 

Il testamento può contenere sia disposizioni patrimoniali che disposizioni morali. Le disposizioni patrimoniali si dividono in:

- istituzioni di eredi, con cui il testatore attribuisce tutto o parte del proprio patrimonio ad uno o più beneficiari, pro quota;

- legati, con cui il testatore attribuisce ad uno o più soggetti beni o diritti determinati.

 

Tralasciando forme particolari e molto rare di testamento (il testamento segreto ed i cd. testamenti speciali), il testamento può assumere due forme fondamentali: testamento pubblico e testamento olografo.

 

Il testamento pubblico è quello redatto con atto notarile: il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara le sue volontà al Notaio, che le riduce in forma scritta, traducendo in corretta forma giuridica la volontà espressa dal testatore. L'originale del testamento pubblico viene conservato in luogo sicuro nello studio dal Notaio, una copia in busta chiusa viene dallo stesso trasmessa all'Archivio notarile, e contemporaneamente il Notaio provvede a far inserire in un archivio informatico tenuto dal medesimo Archivio notarile (il cd. Registro Generale dei Testamenti) la notizia che presso il suo studio si trova il testamento pubblico di quella certa persona. Il tutto è coperto da un assoluto segreto fin quando il testatore è in vita; dopo la morte del testatore, chiunque può recarsi all'Archivio Notarile ed, esibendo un certificato di morte, chiedere ed apprendere se la tale persona ha fatto testamento pubblico e presso quale Notaio del distretto il testamento è depositato.

I vantaggi del testamento pubblico sono pertanto:

- la redazione da parte del Notaio che, traducendo in corretta forma giuridica la volontà espressa dal testatore, garantisce la chiarezza e la validità delle disposizioni testamentarie;

- la pubblica fede: il fatto che una certa persona ha fatto testamento è attestato da un Notaio con atto notarile, e l'atto notarile fa fede fino a querela di falso; il testamento pubblico, pertanto, come tutti gli atti notarili, è immune (salvo la querela di falso) da impugnazioni per falsità;

- la sicurezza della conservazione, essendo custodito dal Notaio in luogo sicuro nel proprio studio ed essendone altresì depositata una copia autentica presso l'Archivio Notarile;

- la facile reperibilità, essendo possibile accertare l'esistenza del testamento ed il Notaio presso il quale è depositato, dopo la morte del testatore, mediante una semplice visura presso il Registro Generale dei Testamenti.

 

 

Il testamento olografo è invece redatto direttamente dal testatore e conservato dal testatore medesimo, a meno che il testatore medesimo non ritenga di affidarlo ad altra persona. Chiunque sia in possesso di un testamento olografo, ha poi l'obbligo di portarlo da un notaio per la pubblicazione appena ha notizia della morte del testatore.

Elementi essenziali per la validità del testamento olografo sono:

- l'olografia (da cui deriva il nome): esso deve essere scritto interamente di pugno dal testatore, non con mezzi meccanici (macchina da scrivere, computer ecc.), né da altri, sia pure sotto dettatura del testatore;

- la data, che deve essere apposta parimenti di pugno dal testatore;

- la firma del testatore.

Il testamento olografo, se ha i requisiti suindicati, è perfettamente valido, anche se non presenta i suddetti vantaggi del testamento pubblico.

Anche chi intende redigere un testamento olografo può comunque richiedere la consulenza di un Notaio, che potrà dargli preziosi consigli per realizzare nel modo migliore la sua volontà e non incorrere in cause di nullità delle disposizioni testamentarie.

Il testatore può anche depositare il testamento olografo presso un Notaio, che in tal caso redige un verbale di deposito e lo conserva, allegato al verbale di deposito, insieme ai testamenti pubblici, nel fascicolo degli atti di ultima volontà, e comunica l'esistenza del testamento al Registro Generale dei Testamenti.

La persona che non sia in grado di scrivere di proprio pugno e sottoscrivere il testamento, ad esempio per malattia, età avanzata o analfabetismo, non potrà pertanto redigere un testamento olografo; potrà invece fare un testamento pubblico, che dovrà però essere redatto dal Notaio con particolari formalità.

 

Elementi essenziali di tutti i testamenti sono:

- la revocabilità fino al momento della morte: il testatore può sempre, fino all'ultimo istante di vita, modificare o revocare il proprio testamento;

- l'efficacia differita: il testamento non ha mai efficacia immediata, ma solo dopo la morte del testatore; fino a quel momento è coperto da un assoluto segreto e non produce nessun effetto: il testatore rimane padrone dei beni di cui ha disposto con testamento e può alienarli liberamente; l'alienazione di un bene assegnato a un erede o ad un legatario con testamento costituisce una revoca implicita della disposizione testamentaria.

Successione necessaria

Il diritto successorio stabilisce che determinate categorie di congiunti del de cuius, ed in particolare il coniuge, i figli (e i loro discendenti che vengano alla successione in luogo dei figli) e gli ascendenti (cioè padre, madre o nonni), hanno diritto ad una quota minima di eredità di cui il defunto non può privarli. L'entità della quota che spetta a ciascuno di loro varia a seconda del grado di parentela, del fatto che concorrano o meno con il coniuge del defunto e del numero dei figli.

Per quantificare con precisione le quote di legittima e la quota del patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre, data la complessità delle situazioni (nel conteggio bisogna infatti tener conto anche delle donazioni effettuate agli eredi legittimari) e la complessità dei calcoli, è opportuno rivolgersi ad un notaio.

 

Il diritto dei suddetti congiunti ad una quota minima di eredità è estremamente tutelato dal nostro ordinamento; tuttavia non è obbligatorio per il testatore contemplare questi soggetti nel testamento e lasciare loro la quota spettante per legge. Il testatore può redigere un testamento "lesivo di legittima", che è perfettamente valido ma per dieci anni può essere impugnato. Gli eredi legittimari cui il testatore non abbia lasciato la quota che spetta loro per legge (cd. pretermessi) o cui abbia lasciato una quota inferiore a quella che spetta loro per legge possono infatti scegliere fra:

- impugnare il testamento ed ottenere una sentenza che riduca le disposizioni testamentarie del tanto necessario per reintegrare la quota minima che spetta loro;

- oppure, stipulare con gli eredi testamentari un atto notarile con cui gli eredi testamentari li reintegrino nella quota loro spettante;

- oppure, rinunziare per sempre alla facoltà di impugnare il testamento e "convalidarlo", preferendo rispettare la volontà del defunto piuttosto che rivendicare le loro ragioni.

Successione legittima

Qualora un soggetto, invece, muoia senza lasciare testamento o senza esaurire tutte le proprie sostanze col testamento stesso, si aprirà la cosiddetta "successione legittima": l'intero patrimonio, ovvero solo quella parte dei beni di cui il testatore non abbia disposto con il testamento, verranno devoluti alle persone indicate dalla legge e secondo le quote stabilite dalla legge medesima.

Il codice civile contiene al riguardo tutta una serie di norme mediante le quali l'asse ereditario viene attribuito a diverse categorie di soggetti, tra i quali rientrano il coniuge e i parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori) o in linea collaterale (fratelli e nipoti), tutti entro il sesto grado, secondo regole in base alle quali, in linea generale, i parenti più prossimi escludono quelli di grado più remoto, tenendo conto che spesso si ha il concorso tra loro di categorie di pari grado; in assenza di parenti entro il sesto grado, il patrimonio ereditario si devolve allo Stato.

Accettazione di eredità, rinuncia all'eredità e dichiarazione di successione

Per divenire titolari dei beni lasciati dal defunto non è sufficiente rientrare tra le categorie di soggetti previste dalla legge o essere menzionati in un testamento: fino a questo momento si riveste la posizione di "chiamati all'eredità".

Al fine di acquistare la qualità di "eredi" veri e propri, i chiamati devono accettare l'eredità.

L'accettazione può essere espressa o tacita.

L'accettazione espressa si effettua mediante una dichiarazione di accettazione ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del tribunale.

L'accettazione tacita si verifica nel caso in cui un chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare l'eredità, e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede, ad esempio la vendita di un bene ereditario.

L'accettazione espressa può essere pura e semplice o con beneficio d'inventario.

L'accettazione pura e semplice comporta per l'erede responsabilità illimitata per i debiti ereditari.

L'accettazione con beneficio d'inventario si effettua anch'essa mediante una dichiarazione di accettazione ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del tribunale; va seguita dalla redazione dell'inventario dell' eredità da parte di un notaio o di un cancelliere del Tribunale.

Essa permette di mantenere separati il patrimonio del defunto da quello dell'erede, in modo tale che i creditori del defunto possano rivalersi solo sul patrimonio del defunto.

Viene utilizzata nel caso di eredità "passive", nelle quali vi siano più debiti che beni o diritti, in quanto permette appunto all'erede di rispondere dei debiti ereditari nei limiti dell'attivo ereditario e non con tutti i suoi beni, come negli altri casi di accettazione di eredità. E' obbligatoria per legge quando erede è un minore o un incapace.

L'intera procedura successiva all'inventario, molto complessa, richiede l'intervento di un notaio. E' comunque fondamentale la consulenza di un professionista, in quanto in caso di irregolarità nella procedura la legge prevede come sanzione la decadenza dal beneficio di inventario e quindi la possibilità per i creditori del defunto di rivalersi sul patrimonio dell'erede.

 

 

Sia l'accettazione espressa che quella tacita vanno trascritte nei Registri immobiliari per garantire la continuità delle trascrizioni; la prima si trascrive sulla base della dichiarazione di accettazione, la seconda utilizzando come titolo l'atto che implica la volontà di accettare.

 

La legge prevede anche che il chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni ereditari acquista la qualità di erede con il semplice decorso del termine di tre mesi dall'apertura della successione.

 

 

Non è invece necessaria alcuna accettazione per il legato, ossia per la disposizione testamentaria con cui il testatore attribuisce un bene o un diritto determinato ad un soggetto: in tal caso, la proprietà del bene o il diritto si trasmettono al momento della morte, salva la possibilità di rinunziare, ed il beneficiario ha solo l'onere di chiedere all'erede la consegna del bene.

 

 

La rinunzia all'eredità è l'atto con cui il chiamato rinuncia a subentrare nel patrimonio del defunto; la rinunzia riguarda necessariamente l'intera eredità; non è cioè possibile una rinuncia parziale, così come l'accettazione riguarda la totalità dell'eredità.

Anche la rinunzia, come l'accettazione espressa, si effettua mediante una dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal Cancelliere del tribunale.

Il rinunziante viene considerato come se non fosse mai stato chiamato, e a lui subentrano i chiamati successivi.

 

La "dichiarazione di successione" costituisce un modulo contenente i dati del defunto, quelli degli eredi con il relativo albero genealogico e l'elenco dei beni facenti parte dell'asse ereditario, con l'indicazione dei relativi valori; la sua funzione è di consentire all'Agenzia delle Entrate di liquidare e riscuotere l'imposta di successione: costituisce quindi un adempimento di natura meramente fiscale.

Va sottoscritta da uno dei chiamati all'eredità e presentata all'Agenzia delle Entrate entro il termine di un anno dall'apertura della successione.

La sottoscrizione e la presentazione della detta dichiarazione non costituisce accettazione tacita dell'eredità e non comporta pertanto l'acquisto della qualità di erede. Il chiamato che l'ha sottoscritta e presentata potrà quindi successivamente rinunciare all'eredità; in tal caso sarà necessario presentare una seconda dichiarazione in rettifica per sostituire ai chiamati indicati nella prima dichiarazione gli eredi che hanno poi accettato l'eredità.

La dichiarazione di successione è un atto che non richiede l'intervento del notaio in senso stretto, non va cioè autenticato; costituisce tuttavia un adempimento piuttosto complesso, che richiede la presentazione di una serie di documenti e contiene gli elementi in base ai quali l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione dell'imposta di successione, da qualche anno reintrodotta nel nostro ordinamento; è quindi assai consigliabile chiedere l'assistenza di un notaio, tenuto conto che errori nella redazione possono comportare la perdita di benefici fiscali o l'applicazione di sanzioni di carattere fiscale, così come errori nella redazione possono comportare la necessità di integrazioni in caso di rivendita dei beni ereditari, con un conseguente aggravio di costi.

 

In via esemplificativa, per la presentazione della dichiarazione di successione presso la competente Agenzie delle Entrate, occorrono i seguenti documenti:

• certificato di morte del defunto;

• fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali del defunto e degli eredi;

• autocertificazione dello stato di famiglia degli eredi oppure certificato di stato di famiglia in carta libera oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

• titoli di provenienza degli immobili caduti in successione;

• dichiarazioni bancarie contenenti l'elenco dei conti, depositi e di tutte le attività e passività intestate al defunto presso i relativi istituti di credito.

 

A norma dell'art.48 del T.U. sull'imposta di successione, i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano, e primi fra tutti gli istituti di credito e gli istituti postali per le somme ed i titoli detenuti in deposito, non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita loro la prova della presentazione della dichiarazione di successione o integrativa, con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione.

Devono quindi bloccare i conti correnti, i conti deposito e tutte le attività bancarie intestate al defunto dal giorno del decesso fino alla presentazione della dichiarazione di successione ed alla produzione della relativa documentazione.

Non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione di successione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario ha un valore non superiore a Euro 50.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare.

Per quanto concerne gli oneri fiscali, le imposte nella successione sono del tutto analoghe a quelle della donazione: nei casi, che sono la maggioranza, in cui la successione avviene fra parenti in linea retta o fra coniugi, l'aliquota dell'imposta di successione è del 4% (quattro per cento) e si calcola sulla parte del valore che eccede la "franchigia" di 1.000.000,00 (un milione) di euro.

All'imposta di successione vanno aggiunte le imposte ipotecaria e catastale, con l'aliquota rispettivamente del 2% (due per cento) e dell'1% (uno per cento); dette imposte sono però dovute nella misura fissa di euro 200,00 ciascuna quando almeno uno degli eredi possiede i requisiti per le agevolazioni prima casa, analoghi a quelli richiesti per la prima casa nella compravendita. In tal caso occorrerà allegare alla dichiarazione di successione una apposita dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti.

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