Agevolazioni fiscali

Acquisto della prima casa

In presenza di determinati requisiti la legge prevede aliquote agevolate per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo  e relative pertinenze, sia in materia di IVA che di imposta di registro.

 

I requisiti per l'applicazione delle agevolazioni I casa sono i seguenti:

 

• l'immobile da acquistare non deve essere compreso nelle categorie catastali A/7, A/8 e A/9;

• l'acquirente o gli acquirenti devono essere residenti nel comune in cui l'immobile è ubicato, oppure impegnarsi a trasferirvi la residenza entro 18 mesi dall'acquisto, oppure devono esercitare nello stesso comune la propria attività principale;

• l'acquirente non deve essere proprietario esclusivo o in comunione con il coniuge di altra casa di abitazione nel comune in cui l'immobile è ubicato;

• l'acquirente non deve essere proprietario, neppure per quote, anche in comunione con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di altra casa di abitazione acquistata avendo già usufruito delle agevolazioni prima casa.

 

Nel caso si possa usufruire delle suddette agevolazioni, l'acquirente versa allo Stato, per mezzo del notaio, le seguenti imposte:

 

a) se la compravendita è soggetta ad imposta di registro:

imposta di registro: 2% del valore catastale

imposta ipotecaria euro 50,00

imposta catastale euro 50,00

 

b) se la compravendita è soggetta ad Iva:

imposta sul valore aggiunto: 4% del prezzo di acquisto, da versare alla società venditrice;

imposta di registro: euro 200,00

imposta ipotecaria: euro 200,00

imposta catastale euro 200,00

 

Decadenza e sanzioni

Avendo acquistato con le suddette agevolazioni, l'acquirente non può vendere l'immobile prima del decorso di cinque dall'atto di acquisto, pena la decadenza dalle agevolazioni  stesse e quindi il pagamento delle imposte "ordinarie" (10% se la compravendita è soggetta ad IVA e 9% se la compravendita è soggetta ad imposta di registro) ed una sanzione pari al 30% della differenza di imposta (ridotta ad 1/4 se paga nei sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione), oltre agli interessi. L'acquirente, tuttavia, può evitare la decadenza e le sanzioni riacquistando entro un anno un altro immobile abitativo, nel quale dovrà stabilire la propria residenza, adibendo cioè il medesimo a propria abitazione principale: in questo caso, non solo si evita il pagamento dell'ulteriore imposta, ma si può anche detrarre dalla nuova imposta di registro o dall'imposta sui redditi quanto già pagato a titolo di imposta di registro oppure a titolo di IVA in sede di primo acquisto (normalmente conviene portare in detrazione quanto pagato per il primo acquisto in sede di dichiarazione dei redditi se il successivo acquisto è soggetto ad IVA).

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