Diritto commerciale

Le imprese

Il diritto commerciale  è il terzo grande settore di competenza notarile, insieme al diritto civile e al diritto successorio.

La legge affida al controllo notarile tutto quanto attiene a questa materia, data l'esigenza di certezza dei traffici giuridici e l'affidamento riposto da tutti coloro che si trovano a dover operare in campo commerciale. La legge, anzi, ha da qualche anno messo il notaio al centro del controllo di legalità degli atti delle società di capitali, richiedendo non solo la forma pubblica ma delegando al notaio stesso, data la sua imparzialità e la sua funzione di pubblico ufficiale, la verifica dei requisiti necessari per l'iscrizione degli atti presso il Registro delle Imprese, l'istituto delegato a conferire pubblicità a tutto quanto riguarda l'ambito societario (tale controllo di legalità in passato era affidato al giudice).

In linea generale, le principali forme nelle quali è possibile esercitare un'attività di impresa sono:

DITTA INDIVIDUALE: è utilizzata da chi intende gestire un'azienda come imprenditore singolo;

SOCIETA': va costituita quando più persone intendono esercitare in comune un'attività economica

diritto societario

Società in generale

La nascita di una società

Nel momento in cui una pluralità di persone decide di esercitare un'impresa commerciale in forma associata, è bene avere chiari una serie di punti fondamentali: nel mondo del diritto la società vive un'esistenza propria, indipendente e distinta rispetto a quella dei soci che la compongono, con un proprio nome, una propria sede ed un proprio patrimonio, in alcuni casi totalmente separato, in altri no, rispetto alle persone dei soci.

 

In via esemplificativa, elementi caratterizzanti della società sono:

• ragione sociale o denominazione;

• segni distintivi: ditta, marchio, insegna;

• sede;

• oggetto sociale;

• conferimenti dei soci e capitale sociale;

• durata;

• norme per l'amministrazione e la rappresentanza della società;

• norme per la ripartizione degli utili e delle perdite.

Al fine di creare una società due o più persone devono stipulare il cosiddetto "atto costitutivo", ossia un contratto mediante il quale si conferiscono i beni e gli strumenti necessari per l'esercizio in comune dell'impresa, allo scopo di dividerne gli utili; per le società a responsabilità limitata e le società per azioni è possibile costituire società cosiddette "unipersonali", ossia con un unico socio.

Il consiglio del notaio in questo ambito può rivelarsi molto utile, specie per quanto riguarda il tipo di società che si intende adottare e le norme di funzionamento (statuto o patti sociali) che devono regolare l'attività sociale: più rispondenti saranno questi elementi alle reali esigenze della società e dei soci, migliore sarà lo svolgimento dell' attività d'impresa.

 

 

Tipologie societarie

I TIPI SOCIETARI PREVISTI DAL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO SONO:

 

• SOCIETÀ DI PERSONE: vi si ricomprendono la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice; sono tipi sociali caratterizzati da una maggiore semplicità di gestione, e da responsabilità illimitata dei soci per le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandanti nelle società in accomandita semplice);

• SOCIETÀ DI CAPITALI: vi rientrano la società a responsabilità limitata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni; sono tipi sociali che prevedono una maggior complessità a livello strutturale ma ai quali è riconosciuta dall'ordinamento una perfetta autonomia patrimoniale rispetto alle persone dei soci: i soci, quindi, non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandatari nelle società in accomandita per azioni).

Il settore è stato recentemente interessato da una profonda riforma sistematica, volta ad integrare le tipologie sociali italiane nel mercato europeo e a garantire un ancora maggiore spazio all'autonomia privata.

Per tutte le società di capitali, sia in fase di costituzione che in fase di modificazioni, è richiesto l'atto pubblico a pena di nullità, in quanto, data la complessità delle situazioni e la natura degli interessi in gioco, l'assistenza del notaio è considerata di fondamentale importanza sia per un controllo di legalità dello statuto sociale, sia per conferire alla società l'assetto organizzativo più adatto alle esigenze dei soci.

I principi di base che regolano le società di capitali sono:

• personalità giuridica della società, che comporta la piena autonomia patrimoniale;

• responsabilità limitata dei soci (salvo il caso particolare dei soci accomandatari della società in accomandita per azioni) per cui, di conseguenza, sarà esclusivamente il patrimonio sociale a rispondere dei debiti della società, salvo le eccezioni previste dalla legge;

• organizzazione di tipo corporativo: saranno gli organi sociali, funzionanti di norma in base al principio di maggioranza, a prendere le decisioni inerenti all'attività sociale, e non il singolo socio.

• SOCIETÀ COOPERATIVE: si tratta di società aventi scopo mutualistico e non di lucro, come invece avviene per le società di persone e le società di capitali; il vantaggio per i soci è dato non dalla distribuzione di un utile ma dalla prestazione di un servizio, dall'offerta di occasioni di lavoro o da un minor costo per l'acquisto di determinati prodotti; data la loro particolare struttura e funzione, tale tipo sociale è sottoposto anche ad un controllo governativo;

• CONSORZI: si tratta di contratti conclusi tra imprenditori, individuali o in forma societaria, per istituire un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Società di persone e capitali

Maggiori dettagli sui vari tipi societari

LE SOCIETÀ DI PERSONE PREVISTE DAL CODICE CIVILE SONO LE SEGUENTI:

 

A - SOCIETÀ SEMPLICE

È la forma più elementare di società ed è caratterizzata dal fatto di poter avere ad oggetto attività NON COMMERCIALI, quali attività agricole od attività di gestione di beni immobili. I soci, salvo patto contrario, sono tutti amministratori ed illimitatamente responsabili per i debiti della società: i creditori sociali, cioè, possono rivalersi prima sul patrimonio della società e poi, se questo non è sufficiente, su quello personale dei soci.

 

B - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

È una delle forme più diffuse tra le società di persone; nelle società in nome collettivo l'oggetto sociale può essere, e normalmente è, commerciale e tutti i soci sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali, pur potendo non essere tutti amministratori. In questo tipo di società è bene dettagliare con precisione i patti sociali, con particolare riguardo appunto all'amministrazione, alla distribuzione degli utili e al trasferimento delle quote di partecipazione alla società.

 

C - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Vale quanto detto in materia di società in nome collettivo, con la precisazione che questo tipo sociale è caratterizzato dall'obbligatoria partecipazione di due categorie di soci:

• gli accomandatari, i quali possono essere amministratori e sono illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali;

• gli accomandanti, i quali non possono amministrare la società ma hanno il vantaggio di rispondere dei debiti sociali limitatamente a quanto da essi conferito, salvo che si intromettano senza essere autorizzati nell'amministrazione della società: la sanzione in tal caso è la responsabilità illimitata.

 

 

 

LE SOCIETÀ DI CAPITALI PREVISTE DAL CODICE CIVILE SONO LE SEGUENTI:

 

A - SOCIETÀ PER AZIONI

È il tipo sociale di riferimento, per quanto la riforma del diritto societario abbia molto "allontanato" da essa la società a responsabilità limitata. Caratteristiche principali di questo tipo sociale sono:

• capitale sociale minimo di euro 50.000,00, rappresentato da azioni;

• responsabilità limitata di tutti i soci, salvo casi particolari in cui l'intero capitale sia posseduto da un unico socio;

• possibilità di emettere azioni con diritti diversi.

 

B - SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI

È un tipo sociale scarsamente diffuso ed utilizzato sostanzialmente per difendere gli interessi aziendali delle grandi famiglie di imprenditori. Come per la società in accomandita semplice, anche qui è richiesta la necessaria partecipazione di due categorie di soci, gli accomandatari e gli accomandanti, con due sostanziali differenze:

• il capitale è costituito da azioni;

• i soci accomandatari sono per legge amministratori.

 

C - SOCIETÀ A RESPONSABILITA' LIMITATA

È indubbiamente il tipo di società di capitali più diffuso nella prassi, in quanto normalmente viene utilizzato per attività di impresa di dimensioni più ridotte rispetto alla società per azioni. La società a responsabilità limitata, inoltre, è stata profondamente innovata dalla riforma del diritto societario, che ne ha fatto una tipologia indipendente (in passato la disciplina della s.r.l. era sostanzialmente modellata su quella della s.p.a.) e ha notevolmente ampliato lo spazio all'autonomia privata.

Il capitale sociale minimo della società a responsabilità limitata era in passato di euro 10.000,00, diviso in quote fra i soci.

A seguito delle modifiche apportate alla disciplina delle srl, da ultimo, con l'art.9 D.L. 28/06/2013 n.76, convertito dalla legge 9/08/2013 n.99, è possibile oggi costituire società a responsabilità limitata con capitale compreso fra 1 e 9.999,00 euro, aventi però le seguenti limitazioni:

- non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura);

- i conferimenti in denaro vanno per intero versati nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società (e di conseguenza non è ammesso il cosiddetto versamento "per centesimi");

- una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere assegnata alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di Euro 10.000,00 (dopo di che - se ne ricorrono i presupposti - torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale);

- tale riserva può essere utilizzata solo per imputazione a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite; e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.

Per tutte le Srl è stata infine disposta l'abolizione del versamento in banca del capitale iniziale, che va invece versato nelle mani dei neo nominati amministratori.

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